Oggi vogliamo parlare del Regolamento Droni introdotto da EASA, in particolare analizziamo la categoria OPEN A1.
Iniziamo con le disposizione generali che EASA indica per la categoria OPEN:
1) La categoria «aperta» delle operazioni UAS è suddivisa nelle tre sottocategorie A1, A2 e A3, in base alle limitazioni operative, ai requisiti per i piloti remoti e ai requisiti tecnici per gli UAS.
2) Qualora l’operazione UAS comporti che il volo di un aeromobile senza equipaggio parta da un rilievo naturale del terreno o sorvoli un terreno che presenta rilievi naturali, gli aeromobili senza equipaggio devono essere mantenuti entro una distanza di 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adattata secondo le caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne.
3) Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 metri da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 metri, l’altezza massima dell’operazione UAS può essere aumentata fino a 15 metri al di sopra dell’altezza dell’ostacolo su richiesta dell’entità responsabile dello stesso.
4) In deroga al punto2, gli alianti senza equipaggio con MTOM inferiore a 10kg, compreso il carico utile, possonoessere fatti volare a una distanza superiore a 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre a condizione che, in qualsiasi momento, l’aliante senza equipaggio non sia fatto volare ad un’altezza superiore a 120 metri al di sopra del pilota remoto.
Ma ora scendiamo nel dettaglio della categoria che il regolamento EASA nomina “UAS.OPEN.020 Operazioni UAS nella sottocategoria A1”.
Le operazioni UAS nella sottocategoria A1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
1) per gli aeromobili senza equipaggio di cui al punto 5, lettera d), le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto dell’aeromobile senza equipaggio non effettui sorvoli di assembramenti di persone e possa ragionevolmente prevedere di non effettuare sorvoli di persone non coinvolte. Nel caso in cui si verifichi un sorvolo imprevisto di persone non coinvolte, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo durante il quale l’aeromobile senza equipaggio sorvola le persone in questione;
2) nelcasodiunaeromobilesenzaequipaggiodicuialpunto5,letterea),b)ec),leoperazionidevonoessereeffettuatein modo tale che il pilota remoto dell’aeromobile senza equipaggio possa effettuare sorvoli di persone non coinvolte, ma mai di assembramenti di persone;
3) in deroga all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), quando è attiva la modalità follow-me le operazioni devono essere effettuate fino a una distanza di 50 metri dal pilota remoto;
4) leoperazionidevonoessereeffettuatedaunpilotaremoto:
- a) cheabbiafamiliaritàconleistruzionifornitedalfabbricantedell’UAS;
- b) nel caso di utilizzo di un aeromobile senza equipaggio di classe C1, quale definita nella parte 2 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945, che abbia completato un corso di formazione online, seguito dal superamento di un esame di conoscenza teorica online organizzato dall’autorità competente o da un’entità designata dall’autorità competente di uno Stato membro, con un punteggio pari almeno al 75 % del punteggio complessivo. L’esame deve comprendere 40 domande a scelta multipla distribuite opportunamente tra gli argomenti seguenti:
- i) sicurezza aerea;
- ii) restrizioni dello spazio aereo;
- iii) regolamentazione aeronautica;
- iv) limitazioni delle prestazioni umane;
- v) procedure operative;
- vi) conoscenza generale dell’UAS;
- vii) riservatezza e protezione dei dati;
- viii) assicurazione,
- ix) security;
Il punto 5 stabilisce le le operazioni devono essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:
a) hanno una MTOM inferiore a 250g, compreso il carico utile e una velocità massima di esercizio inferiore a19m/s, nel caso di UAS costruiti da privati; o
b) soddisfano i requisiti di cui all’articolo 20, lettera a);
c) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C0 e soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte1 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945; o
d) sono contrassegnati come appartenenti allaclasse C1, soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte2 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con un sistema di identificazione remota diretta e una funzione di geo-consapevolezza attivi e aggiornati.
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